REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO
Art.1
Presso l’Università degli Studi di Siena è istituito il Centro di Servizi di Ateneo denominato “Centro Linguistico d’Ateneo” che opera nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto, e in particolare dall’articolo 36, nonché delle norme del presente regolamento.
Art.2
1 - Il Centro si propone di rispondere ai bisogni di apprendimento e di pratica delle lingue espressi istituzionalmente ed individualmente dalle varie componenti dell’Università di Siena, fornendo servizi didattici, tecnici ed organizzativi appropriati e avvalendosi del contributo della ricerca scientifica più qualificata negli ambiti pertinenti e del concorso dei mezzi tecnologici più efficaci ed avanzati.
2 – I principali servizi offerti dal Centro Linguistico sono i seguenti:
a) promuovere l’apprendimento delle lingue straniere moderne e la loro pratica, nonché lo studio di linguaggi specifici, per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Siena in vista del conseguimento dei crediti previsti dagli ordinamenti delle diverse Facoltà;
b) il supporto a livello di Ateneo della didattica delle lingue straniere, nonché di quella della lingua italiana agli stranieri, compreso il reclutamento dei collaboratori esperti linguistici o di altre figure con funzioni equivalenti;
c) la formazione e l’aggiornamento glottodidattico dei collaboratori esperti linguistici del Centro, nonché, su richiesta, di altri esperti linguistici universitari ed eventualmente degli insegnanti della scuola pubblica; a tal fine il Centro può promuovere, coordinare e organizzare ricerche applicate nel settore;
d) il coordinamento a livello di Ateneo dell’acquisto e dell’utilizzo delle apparecchiature e dei materiali audiovisivi e informatici destinati all’apprendimento delle lingue;
e) la produzione di materiali didattici e autodidattici originali, anche al fine di un’eventuale commercializzazione;
f) lo sviluppo di rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati per favorire lo scambio di competenze e conoscenze in ambito glottodidattico, nonché per la fornitura di servizi a pagamento mediante la stipula di protocolli, convenzioni e contratti;
g) la promozione dell’utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento delle lingue (anche nel settore della formazione a distanza) e l’organizzazione e gestione dei corsi di formazione nell’ambito della programmazione di Ateneo;
h) oltre ai corsi “frontali”, l’organizzazione di altri servizi didattici, compresi quelli finalizzati all’apprendimento autonomo delle lingue anche in collaborazione con altre strutture dell’Ateneo.
Art. 3
I servizi forniti dal Centro Linguistico sono destinati agli studenti italiani e stranieri regolarmente iscritti all’Università di Siena, nonché a dottorandi di ricerca, specializzandi, perfezionandi, studenti stranieri ospiti dell’Università nell’ambito di programmi di scambio internazionali e al personale docente, tecnico e amministrativo. Essi possono essere estesi, attraverso apposite convenzioni, anche ad istituzioni scolastiche nonché ad enti pubblici e privati.
Art. 4
1 - L’Amministrazione universitaria destina al Centro un’apposita sede con locali idonei alla didattica ed alle altre attività istituzionali.
2 - Il Centro può essere articolato in Sezioni, Settori o Servizi, per particolari esigenze funzionali.
3 - Per quanto concerne la didattica, il Centro è articolato in Sezioni dislocate presso le sedi distaccate dell’Ateneo ove sussista l’esigenza di organizzare l’insegnamento linguistico.
Art. 5
Sono organi del Centro:
a) Il Presidente del Centro
b) Il Direttore
c) Il Direttore didattico della sede di Arezzo
d) Il Consiglio Direttivo
Art. 6
Il Presidente del Centro è nominato dal Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, fra i docenti dell’Ateneo in possesso delle specifiche competenze per la durata di 3 anni e può essere riconfermato.
Il Presidente del Centro:
a) indirizza e coordina le attività generali del Centro e lo rappresenta;
b) svolge funzioni gestionali e propone al Consiglio Direttivo gli atti di organizzazione del Centro;
c) svolge le funzioni di Direttore didattico della sede di Siena;
d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
Art. 7
Il Direttore del Centro linguistico è scelto tra il personale tecnico-amministrativo ed è nominato dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Direttore:
a) dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
b) è responsabile della gestione amministrativo-contabile;
c) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
d) adotta tutte le iniziative utili al buon funzionamento del Centro;
e) è consegnatario dei beni mobili del Centro e ne risponde ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 8
Il Direttore didattico della sede di Arezzo è nominato dal Rettore fra i docenti dell’Ateneo in possesso delle specifiche competenze per la durata di 3 anni e può essere riconfermato.
Il Direttore didattico della sede di Arezzo:
a) coordina d’intesa con il Presidente del Centro le attività della sede di Arezzo nel quadro delle direttive elaborate dal Consiglio Direttivo;
b) tiene gli opportuni contatti con la sede centrale e i soggetti esterni;
c) svolge funzioni propositive;
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore, dal Direttore didattico della sede di Arezzo e da tre membri esperti (rispettivamente un CEL, un tecnico amministrativo e un docente dei settori disciplinari pertinenti all’insegnamento delle lingue), designati congiuntamente dal Rettore e dal Direttore amministrativo. Uno dei tre membri esperti dovrà appartenere alla sede di Arezzo. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente avrà valore doppio.
Il Consiglio Direttivo:
a) programma l’utilizzo delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione e formula eventuali richieste motivate di ulteriori risorse;
b) cura la supervisione delle attività didattiche relative all’apprendimento delle lingue ed alla distribuzione del carico didattico;
c) fissa norme e procedure per l’accesso ai servizi forniti dal Centro Linguistico;
d) approva le convenzioni ed i contratti da sottoporre agli organi deliberanti di Ateneo;
e) approva i regolamenti interni e gli atti di organizzazione.
Partecipano al Consiglio Direttivo, con voto consultivo, due Collaboratori Esperti Linguistici di cui all’Art. 11, comma 3, designati dal Consiglio Direttivo medesimo.
Art. 10
Per lo svolgimento delle sue attività il Centro può disporre dei seguenti fondi:
a) fondo di funzionamento ordinario assegnato sul bilancio universitario;
b) assegnazioni per la ricerca e per attrezzature scientifiche;
c) finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici o privati;
d) quote provenienti da prestazioni a pagamento;
e) ogni altro contributo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione alle attività del Centro.
Art. 11
Per svolgere le proprie attività il Centro linguistico dispone di personale a tempo indeterminato e determinato assunto dall’Università; altro personale può essere acquisito tramite contratti di diritto privato, incarichi libero-professionali, borse di studio, stages, ecc.
Tutti i Collaboratori Esperti Linguistici dell’Ateneo afferiscono al Centro Linguistico.
Due Collaboratori Esperti Linguistici, uno per la sede di Siena e uno per la sede di Arezzo, vengono designati dal Consiglio Direttivo con funzioni di coordinamento degli esami dell’Università di Cambridge (Corsi PET).
Il numero dei Collaboratori Esperti Linguistici di cui al comma 3 può essere eventualmente raddoppiato, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, nel caso di particolari esigenze legate alla complessità delle relative funzioni.
Art. 12
Il Centro linguistico perseguirà attivamente lo scopo di integrare il proprio calendario e i propri orari con quelli delle Facoltà, anche proponendo soluzioni coordinate a livello di Ateneo.
Art. 13
Il Centro linguistico potrà collaborare con altre strutture dell’Ateneo allo scopo di razionalizzare l’acquisto e la gestione di strutture ed attrezzature di utilità comune. Può inoltre stabilire forme di collaborazione con altre Istituzioni italiane o straniere le cui finalità siano analoghe o complementari a quelle del Centro stesso.
Art. 14
1- Le proposte di modifica del presente atto possono essere avanzate agli organi competenti con il consenso e l’approvazione del Consiglio Direttivo.
2 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto e alla normativa interna dell’Università di Siena.